Regio decreto 1741/1940
Art. 80 — Presentazione del ricorso
Art. 80. (Presentazione del ricorso). I ricorsi sono presentati alla segreteria del Comitato giurisdizionale competente nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato. Il termine e' di novanta giorni, se il ricorrente risiede fuori del territorio metropolitano. I ricorsi possono essere trasmessi per mezzo della posta. In tal caso, la data di consegna del ricorso all'ufficio postale, per la spedizione raccomandata viene considerata come data di presentazione del ricorso alla segreteria competente.
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