Regio decreto 1741/1940
Art. 77 — Comitato territoriale
Art. 77. (Comitato territoriale). Nei capoluoghi di provincia, che saranno indicati con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fasciamo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, e' istituito un Comitato giurisdizionale territoriale con giurisdizione nel territorio determinato dal decreto stesso. Il Comitato e' costituito con decreto del prefetto della provincia ove ha sede il Comitato ed e' composto: di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal presidente della Corte d'appello; di un membro designato dallo stesso prefetto fra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno; di un membro designato dall'Intendenza di finanza, tra i propri funzionari e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso; di due membri designati dal Comando di zona militare; di un membro designato dalla competente Regia sopra-intendenza ai monumenti; di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale; di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso; di un membro designato dal Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale; di un membro designato dal locale Circolo ferroviario d'ispezione; di un membro designato dal competente Circolo del Real corpo delle miniere; di un membro designato dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra; di un membro designato dal prefetto quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni. Con il decreto Reale di istituzione sono indicati quelli, fra i Comitati giurisdizionali territoriali, dei quali devono far parte, anche congiuntamente, se occorra, due membri designati dall'autorita' militare marittima ovvero due membri designati dall'autorita' militare aeronautica, competenti per territorio, o un membro designato dal comando generale della Milizia forestale; e si provvede a tutto quanto concerne il funzionamento dei Comitati. I membri designati per la loro qualita' di ufficiali dello Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°. Con il decreto del prefetto indicato nel secondo comma si provvede alla costituzione dell'ufficio di segreteria.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.