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Regio decreto 1741/1940

Art. 76 — Organo giurisdizionale

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/76parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 76. (Organo giurisdizionale). Le controversie relative all'applicazione di queste norme sono di competenza dei comitati giurisdizionali territoriali o del comitato giurisdizionale centrale secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

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