Regio decreto 1741/1940
Art. 66 — Inammissibilita' di gravami
Art. 66. (Inammissibilita' di gravami). Dopo che l'indennita' di requisizione e' stata riscossa, non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria, sia contro l'ordine di requisizione sia contro la determinazione dell'indennita'.
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