Regio decreto 1741/1940
Art. 65 — Quietanza del pagamento
Art. 65. (Quietanza del pagamento). La ricevuta rilasciata a norma dell'art. 44 e' consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui e' emanato separato ordine di pagamento a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 44. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla Commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore, ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.
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