Regio decreto 1741/1940
Art. 36 — Composizione delle commissioni
Art. 36. (Composizione delle commissioni). I membri delle commissioni indicate nell'articolo precedente sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali e rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dal Consiglio provinciale delle corporazioni. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un ufficiale della Milizia forestale; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 10, 11, 12 e 13 fa parte un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi indicati nell'art. 33.
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