Regio decreto 1741/1940
Art. 35 — Commissioni di requisizione
Art. 35. (Commissioni di requisizione). I Ministeri militari, previe intese fra di loro e con le altre Amministrazioni centrali interessate, possono istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Per le requisizioni che interessano piu' forze armate possono essere istituite commissioni miste.
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