Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1741/1940Art. 23
Regio decreto 1741/1940

Art. 23 — Invenzione depositata in Italia

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/23parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 23. (Invenzione depositata in Italia). Nel caso in cui l'invenzione sia stata depositata in Italia gli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non puo' allenarla, applicarla, divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti ai Ministeri militari per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.