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Regio decreto 1741/1940

Art. 22 — Poteri del Ministero interessato

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/22parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 22. (Poteri del Ministero interessato). Il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione e' utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero delle corporazioni, il quale provvede alla notificazione. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, puo' essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, puo' vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

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