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Regio decreto 1481/1940

Art. 98 — Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui deve essere aperta e quello in cui deve essere chiusa la…

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Art. 98. Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui deve essere aperta e quello in cui deve essere chiusa la sessione di ciascuna leva, cioe' la durata del primo periodo di questa. Il secondo periodo di ciascuna leva ha principio il giorno successivo a quello della chiusura della sessione, e dura fino al giorno di apertura della sessione della leva successiva.

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