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Regio decreto 1481/1940

Art. 97 — La leva si esegue in due periodi di tempo

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/97parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 97. La leva si esegue in due periodi di tempo. Nel primo periodo ha luogo la sessione ordinaria, durante la quale i consigli e le commissioni mobili di leva compiono le operazioni tutte inerenti alla leva, alla verificazione definitiva delle liste di leva e all'esame personale ed arruolamento degli inscritti, ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo. Nel secondo periodo i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

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