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Regio decreto 1481/1940

Art. 93 — Per le aggiunzioni di cui alla lettera e) dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/93parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 93. Per le aggiunzioni di cui alla lettera e) dell'art. 92 l'autorita' comunale, appena effettuata l'inscrizione nel registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani, deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste della leva in corso. Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda personale del colore stabilito per la classe cui i giovani stessi appartengono per nascita.

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