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Regio decreto 1481/1940

Art. 92 — Sono aggiunti sulla lista della leva in corso: a) i rimandati per rivedibilita' o per altro legale motivo; b)…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/92parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 92. Sono aggiunti sulla lista della leva in corso: a) i rimandati per rivedibilita' o per altro legale motivo; b) gli omessi; c) i cancellati per qualsiasi motivo e i riformati la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a termine dell'art. 66 della legge; d) i renitenti presentatisi spontanei o arrestati; e) coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'; f) gli inscritti rimandati alla leva successiva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza; g) gli inscritti sulla sorte dei quali il competente organo di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione; h) gli inscritti che hanno scontato la pena alla quale furono condannati come colpevoli dei reati previsti dagli articoli 181 secondo comma, 184 e 185 della legge; i) gli inscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinari e siano stati rimandati in applicazione del disposto dell'articolo 67 della legge; l) i cancellati perche' inscritti alla leva di mare o dell'aria che abbiano assunto servizio volontario nel R. esercito prima del giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento quali inscritti alla leva di mare o dell'aria. m) i cancellati perche' inscritti alla leva di mare o dell'aria che abbiano titolo per il ripristino alla leva di terra in conformita' delle disposizioni legislative della leva marittima o aeronautica; n) gli appartenenti alla razza ebraica i quali al tempo della leva sulla loro classe di nascita non furono ammessi alla prestazione del servizio militare in applicazione dell'articolo 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, i quali ottengano la discriminazione in conformita' del successivo articolo 14 dello stesso R. decreto-legge.

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