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Regio decreto 1481/1940

Art. 9 — Nelle provincie ove esistono piu' commissari di leva, tutti debbono, di massima, partecipare a turno alle sed…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/9parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 9. Nelle provincie ove esistono piu' commissari di leva, tutti debbono, di massima, partecipare a turno alle sedute del consiglio. In caso di improvviso impedimento del commissario di leva, qualora non sia disponibile altro commissario della provincia, ne assume provvisoriamente le funzioni l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente del consiglio di leva, ove non si tratti di impedimento di brevissima durata, ne informa telegraficamente il ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), al quale, se l'assenza dipende da malattia, invia un certificato del perito medico attestante la natura e la probabile durata della malattia stessa, affinche' il ministero possa provvedere alla sostituzione con altro commissario.

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