Regio decreto 1481/1940
Art. 8 — Alle sedute straordinarie del consiglio di leva partecipa, come ufficiale delegato un ufficiale superiore o c…
Art. 8. Alle sedute straordinarie del consiglio di leva partecipa, come ufficiale delegato un ufficiale superiore o capitano all'uopo incaricato di volta in volta, quando non vi sia un comando superiore di truppa, dal comandante del locale distretto, a richiesta dell'Ufficio di leva, previ accordi con il presidente del consiglio stesso. Se nella sede del consiglio di leva non esiste comando di truppa o comando di distretto, le funzioni di ufficiale delegato sono esercitate da un ufficiale del comando locale dell'arma dei carabinieri reali.
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