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Regio decreto 1481/1940

Art. 88 — Qualora i giovani doppiamente inscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione…

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Art. 88. Qualora i giovani doppiamente inscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio. Qualora un giovane sia stato inscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e dopo ,quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di altro comune quand'anche in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere sempre mantenuto nella lista di leva in cui fu inscritto a tempo debito, salvo quanto e' stabilito dall'art. 77.

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