Regio decreto 1481/1940
Art. 87 — I giovani che, dopo la trasmissione delle liste all'ufficio di leva, vengano a risultare inscritti sulle list…
Art. 87. I giovani che, dopo la trasmissione delle liste all'ufficio di leva, vengano a risultare inscritti sulle liste di piu' comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.
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