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Regio decreto 1481/1940

Art. 6 — Alle sedute dei consigli di leva delle provincie piu' popolose il ministero della guerra puo' disporre che in…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/6parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 6. Alle sedute dei consigli di leva delle provincie piu' popolose il ministero della guerra puo' disporre che intervenga, oltre l'ufficiale delegato, anche altro ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S.P.E., inferiore di grado allo ufficiale delegato o di minore anzianita' - da designarsi sempre dal comando del corpo d'armata. Tale ufficiale, che non fa parte del consiglio, ma ha l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato, non puo' firmare i documenti di leva ma puo' compilare e firmare i modelli di cui all'art. 233.

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