Regio decreto 1481/1940
Art. 6 — Alle sedute dei consigli di leva delle provincie piu' popolose il ministero della guerra puo' disporre che in…
Art. 6. Alle sedute dei consigli di leva delle provincie piu' popolose il ministero della guerra puo' disporre che intervenga, oltre l'ufficiale delegato, anche altro ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S.P.E., inferiore di grado allo ufficiale delegato o di minore anzianita' - da designarsi sempre dal comando del corpo d'armata. Tale ufficiale, che non fa parte del consiglio, ma ha l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato, non puo' firmare i documenti di leva ma puo' compilare e firmare i modelli di cui all'art. 233.
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