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Regio decreto 1481/1940

Art. 5 — L'ufficiale delegato dal Ministro per la guerra presso ciascuno dei consigli di leva e presso le commissioni …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/5parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 5. L'ufficiale delegato dal Ministro per la guerra presso ciascuno dei consigli di leva e presso le commissioni mobili di leva, deve essere un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S.P.E. ed e' nominato, per incarico del ministro della guerra, dal comando del corpo d'armata competente, il quale vi provvede direttamente o per mezzo degli organi dipendenti. Esso viene preferibilmente scelto fra gli ufficiali di grado non inferiore a capitano, che per i precedenti servizi abbiano un'esperienza personale del servizio della leva. Per i consigli e le commissioni mobili di leva nella cui circoscrizioni si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato deve essere tratto possibilmente dai reparti di truppe da montagna. Dura in carica per la durata della sessione ordinaria della leva e per quell'ulteriore periodo di tempo che si rende necessario per condurre a termine tutti i lavori inerenti alle operazioni di leva alle quali egli ha assistito. L'ufficiale delegato non deve essere distolto per altri incarichi durante il servizio che presta come tale, non puo' essere avvicendato e non deve essere sostituito se non in casi di assoluta necessita'. Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate al Ministero, con l'indicazione del motivo. Per la seduta di apertura della leva, peraltro, i comandi predetti destinano un ufficiale delegato che potra' poi, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di leva, essere confermato o sostituito. Nota. - Quando nel presente regolamento si cita semplicemente la legge, si vuole intendere il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto del 24 febbraio 1938, Anno XVI n. 329. Prima dell'inizio delle operazioni di leva, i comandi di corpo d'armata trasmettono al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo degli ufficiali delegati prescelti e in pari tempo comunicano ai comandi dei distretti dipendenti e agli uffici di leva compresi nella circoscrizione di ciascun distretto i nomi degli ufficiali delegati destinati ai consigli e commissioni mobili.

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