Regio decreto 1481/1940
Art. 501 — Il ministro della guerra puo' disporre che gli inscritti e gli aggiunti sulle liste, mandati alla leva succes…
Art. 501. Il ministro della guerra puo' disporre che gli inscritti e gli aggiunti sulle liste, mandati alla leva successiva come rivedibili, siano sottoposti a nuova visita cosi' nel primo, come nel secondo periodo della leva alla quale hanno concorso, e tanto innanzi al proprio consiglio di leva, quanto ad altro, delegato da esso ministro.
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