Regio decreto 1481/1940
Art. 500 — La riforma degli inscritti non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra, giusta l'art
Art. 500. La riforma degli inscritti non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra, giusta l'art. 66 della legge, la facolta' di sottoporli nuovamente a visita rimandandoli, muniti dei mezzi di viaggio, innanzi ad altro consiglio o commissione mobile di leva, entro il periodo di due anni dal giorno in cui la riforma stessa fu pronunziata.
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