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Regio decreto 1481/1940

Art. 500 — La riforma degli inscritti non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra, giusta l'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/500parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 500. La riforma degli inscritti non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra, giusta l'art. 66 della legge, la facolta' di sottoporli nuovamente a visita rimandandoli, muniti dei mezzi di viaggio, innanzi ad altro consiglio o commissione mobile di leva, entro il periodo di due anni dal giorno in cui la riforma stessa fu pronunziata.

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