Regio decreto 1481/1940
Art. 491 — I ricorsi, redatti in carta libera, debbono essere inoltrati al ministero per mezzo dell'ufficio provinciale …
Art. 491. I ricorsi, redatti in carta libera, debbono essere inoltrati al ministero per mezzo dell'ufficio provinciale di leva, il quale vi appone il proprio visto e bollo, e la data di presentazione. Debbono essere sottoscritti dall'inscritto di leva o da un membro della sua famiglia o da chi lo rappresenti legalmente.
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