Regio decreto 1481/1940
Art. 490 — A norma dell'art
Art. 490. A norma dell'art. 37 della legge, i ricorsi contro le decisioni dei consigli o delle commissioni mobili di leva, non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate. Di conseguenza i ricorrenti, debbono obbedire senza indugio agli ordini che siano emanati per gli iscritti e arruolati della loro classe di leva.
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