Regio decreto 1481/1940
Art. 464 — Per effetto dell'art
Art. 464. Per effetto dell'art. 4 della legge, debbono essere esclusi dal servizio militare od espulsi dall'esercito se gia' arruolati, gli individui che in applicazione del codice penale comune, siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, o per effetto della condanna riportata, o per effetto della dichiarazione di tendenza a delinquere, o di abitualita' o professionalita' nel reato.
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