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Regio decreto 1481/1940

Art. 463 — I residenti all'estero possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato sen…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/463parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 463. I residenti all'estero possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato senza limiti di tempo finche' risiedono all'estero. Rimpatriando definitivamente possono farli valere entro il termine di 90 giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva qualora tale chiusura di verifichi oltre il detto termine di 90 giorni e si tratti di militare arruolato con la leva in corso. I residenti all'estero che rimpatriano temporaneamente, si considerano rimpatriati definitivamente alla scadenza dei termini previsti dall'art. 121 della legge per la libera permanenza nel Regno senza perdere il diritto a dispensa.

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