Regio decreto 1481/1940
Art. 447 — A tutti i militari dispensati che si trovino in Italia a compiere studi, giusta il precedente articolo, il co…
Art. 447. A tutti i militari dispensati che si trovino in Italia a compiere studi, giusta il precedente articolo, il comando del distretto militare, di anno in anno, richiede i certificati comprovanti che essi proseguono negli studi intrapresi; e alla fine degli studi medesimi, o nel caso che questi non siano proseguiti, vigila perche' gli interessati espatrino entro un congruo termine. Nel caso che l'espatrio non avvenga, provvede per la loro presentazione alle armi con la prima chiamata di reclute, dichiarando subito la decadenza della dispensa.
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