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Regio decreto 1481/1940

Art. 446 — Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/446parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 446. Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 412 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace fino a che duri la loro residenza all'estero a norma del successivo art. 433, o il diritto alla dispensa ottenuta, se gia' arruolati, qualora si rechino nel Regno, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata, o per gli altri motivi previsti dal successivo art. 448 e per i periodi di tempo specificati nell'articolo stesso. I motivi del rimpatrio devono essere comprovati al consiglio di leva o al comando del distretto militare (per i gia' arruolati). Per questi ultimi la ragione del rimpatrio deve risultare dal visto da apporsi sul modulo conforme all'allegato n. 29 dalle autorita' diplomatiche o consolari che rilasciano il permesso di temporaneo rimpatrio. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatrio' o alla scadenza dei termini di cui al sopracitato art. 448 perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli qualora si verifichi un nuovo espatrio nelle condizioni previste dai nn. 1° e 2° del precedente art. 412.

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