Regio decreto 1481/1940
Art. 430 — Per gli inscritti che, in base agli elementi raccolti in conformita' di quanto e' prescritto dall'articolo pr…
Art. 430. Per gli inscritti che, in base agli elementi raccolti in conformita' di quanto e' prescritto dall'articolo precedente, risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili pronunciano, durante le sedute per l'esame personale ed arruolamento, la decisione di rimando alla seduta speciale da tenersi al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli inscritti medesimi compiono il 20° anno di eta'. Se, nel frattempo, gli inscritti suddetti rimpatriano, devono essere immediatamente precettati a presentarsi al consiglio di leva per regolare la loro posizione; e cosi' pure se, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta' e prima del 31 gennaio dell'anno successivo giungesse dall'estero la partecipazione di una decisione assunta dall'autorita' diplomatica o consolare, i consigli di leva si pronunciano senz'altro in merito.
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