Regio decreto 1481/1940
Art. 429 — Dopo l'apertura della leva per gli inscritti residenti nel Regno, gli uffici provinciali di leva debbono acce…
Art. 429. Dopo l'apertura della leva per gli inscritti residenti nel Regno, gli uffici provinciali di leva debbono accertare con tutti i mezzi che hanno a loro disposizione quali degli inscritti della leva stessa risiedano all'estero, oltre quelli pei quali esista nella scheda personale la notificazione parte B del modello conforme all'allegato n. 6 di aver conseguito il passaporto per l'estero a senso del 1° comma dell'art. 16 della legge. Per determinare quali degli inscritti siano espatriati prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', o siano nati e residenti all'estero, gli uffici provinciali di leva, oltre alle notizie da desumere dagli elenchi di cui all'art. 410, assumono informazioni per mezzo dei comuni e dell'arma dei Reali carabinieri. Per tutti gli inscritti che risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili annotano sulle liste di leva la variazione: «residente all'estero». Se si venga comunque a conoscere che qualche inscritto, pel quale non esista la notificazione di espatrio, possa essere espatriato nelle condizioni di cui al n. 2 dell'art. 412, l'ufficio di leva deve accertare presso la Regia questura competente lo scopo per cui fu concesso il passaporto, per quale Stato ed in quale data avvenne l'espatrio. Se dagli accertamenti venga a risultare che l'inscritto sia espatriato nelle condizioni anzidette, il consiglio di leva deve provvedere a senso del n. 1 dell'articolo 433 facendo richiamo alla comunicazione della Regia questura.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.