Regio decreto 1481/1940
Art. 426 — Con le stesse norme di cui ai precedenti articoli, procedono le Regie agenzie consolari o gli incaricati di c…
Art. 426. Con le stesse norme di cui ai precedenti articoli, procedono le Regie agenzie consolari o gli incaricati di cui all'art. 406, che pero', dovendo astenersi dal pronunziare qualsiasi decisione, trasmettono le partecipazioni conformi all'allegato n. 25 all'autorita' consolare da cui dipendono, la quale, ove non abbia nulla in contrario, vi appone il proprio visto, dopo avervi trascritto la relativa decisione.
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