Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 426
Regio decreto 1481/1940

Art. 426 — Con le stesse norme di cui ai precedenti articoli, procedono le Regie agenzie consolari o gli incaricati di c…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/426parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 426. Con le stesse norme di cui ai precedenti articoli, procedono le Regie agenzie consolari o gli incaricati di cui all'art. 406, che pero', dovendo astenersi dal pronunziare qualsiasi decisione, trasmettono le partecipazioni conformi all'allegato n. 25 all'autorita' consolare da cui dipendono, la quale, ove non abbia nulla in contrario, vi appone il proprio visto, dopo avervi trascritto la relativa decisione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 425 Art. 427 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.