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Regio decreto 1481/1940

Art. 425 — In dipendenza di quanto e' disposto dalla presente sezione, le autorita' diplomatiche e consolari pronunciano…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/425parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 425. In dipendenza di quanto e' disposto dalla presente sezione, le autorita' diplomatiche e consolari pronunciano: 1° la decisione di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi, con la formula seguente: «Idoneo (o «Si presume idoneo») arruolato. Dispensato dal presentarsi alle armi in tempo di pace, ai sensi dell'art. 119 della legge». Agli inscritti che si dichiarino abili o che siano riconosciuti tali in seguito a visita medica, le autorita' predette rilasciano la dichiarazione conforme all'allegato n. 29. 2° la decisione di rivedibilita' o di riforma, a seconda dei casi. Le autorita' predette rilasciano agli interessati la dichiarazione di rivedibilita' conforme all'allegato n. 31 o quella di riforma conforme all'allegato n. 30 dopo che la decisione sia stata ratificata dal consiglio di leva a senso del successivo art. 433.

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