Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 410
Regio decreto 1481/1940

Art. 410 — Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli inte…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/410parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 410. Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e con quegli altri mezzi che siano possibili, compilano gli elenchi conformi all'allegato n. 27 dei nazionali che si trovano nel territorio di loro giurisdizione, i quali, compiendo nell'anno il 18° anno di eta', devono essere inscritti sulle liste di leva. In detti elenchi devono essere compresi anche i nazionali nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. Inoltre devono esservi compresi pure coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, si trovino in condizioni di poterla riacquistare, e quelli nati negli stati in cui sono ritenuti propri cittadini per nascita. Tali elenchi, che debbono essere tanti quante sono le provincie del Regno alle quali i giovani appartengono per leva, debbono essere trasmessi ai competenti uffici provinciali di leva, i quali d'accordo con le autorita' comunali - fanno aggiungere i giovani di cui trattasi nelle liste di leva qualora non vi siano stati gia' iscritti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 409 Art. 411 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.