Regio decreto 1481/1940
Art. 409 — Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai nazionali residenti nella rispettiva giurisd…
Art. 409. Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai nazionali residenti nella rispettiva giurisdizione, con tutti i mezzi che hanno a loro disposizione, l'obbligo di farsi inscrivere sulle liste di leva. A tal uopo esse tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto conforme all'allegato n. 26 e nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali.
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