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Regio decreto 1481/1940

Art. 371 — Per comprovare agli effetti dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/371parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 371. Per comprovare agli effetti dell'art. 87 della legge che un fratello di un inscritto non sia stato ammesso all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito, deve prodursi il certificato di esito di leva conforme all'allegato n. 22 rilasciato dal capo delle amministrazioni comunali, e vistato dal commissario di leva, se trattisi di inscritto che non fu arruolato, ovvero dal comandante del distretto se trattisi di un inscritto che fu sottoposto all'arruolamento ovvero per entrambi i casi dai corrispondenti enti della R. Marina e della R. Aeronautica. Per comprovare che un fratello di un iscritto, pur avendo ottenuta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. esercito, non ne abbia fruito, oppure abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno deve prodursi la copia o l'estratto del rispettivo foglio matricolare o eventualmente dello stato di servizio.

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