Regio decreto 1481/1940
Art. 370 — Ai fini dell'art
Art. 370. Ai fini dell'art. 87 della legge per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato non si deve tener conto dei congedi anticipati o dei benefici in materia di leva preveduti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno 365 giorni compreso in tale servizio quello prestato in eserciti alleati o associati a causa della guerra 1915-18, e quello di richiamo. Ugualmente, non si deve tener conto delle ferme minori o dei benefici predetti, concessi a fratelli da considerarsi inesistenti in famiglia a senso dell'art. 88 della legge.
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