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Regio decreto 1481/1940

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Art. 343. Le visite di appello avverso l'esito negativo della visita eseguita presso il Consiglio o la Commissione mobile di leva, oppure in sede di osservazione, debbono aver luogo, nel primo caso, presso un ospedale militare, nel secondo caso presso un collegio medico presieduto dal direttore di sanita'. In quest'ultimo caso, l'ufficio di leva deve prendere gli opportuni accordi col direttore di sanita' militare, il quale stabilisce il giorno e l'ora della visita.

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