Regio decreto 1481/1940
Art. 342 — Se la visita medica presso il consiglio o la commissione mobile di leva e l'eventuale visita di osservazione …
Art. 342. Se la visita medica presso il consiglio o la commissione mobile di leva e l'eventuale visita di osservazione in un ospedale militare delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo abbia esito negativo, il consiglio o la commissione mobile di leva, prima di prendere la decisione sulla domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato del militare, deve interpellare gli interessati per conoscere se intendano invocare una visita medica di appello. Se gli interessati rinunciano alla visita di appello, il consiglio o la commissione mobile di leva puo' adottare senz'altro la definitiva decisione del caso, indicando nella decisione stessa che l'interessato ha rinunziato alla visita d'appello. Qualora invece gli interessati invochino la visita di appello, il consiglio o la commissione mobile provvede perche' tale visita abbia luogo, e prende poi la sua decisione non appena sia venuto a conoscenza del risultato della visita di appello.
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