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Regio decreto 1481/1940

Art. 324 — I fratelli o le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno p…

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Art. 324. I fratelli o le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno pero' nel caso che il padre sia morto, o sia da ritenersi inesistente ai termini dell'art. 88 della legge, e sia vivente l'ultima moglie di lui; nel qual caso questa coi propri figli deve intendersi formare una famiglia distinta e separata a senso del precedente articolo.

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