Regio decreto 1481/1940
Art. 323 — Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, la vedova rimaritata deve essere considerata c…
Art. 323. Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, la vedova rimaritata deve essere considerata come non piu' esistente nella famiglia del precedente marito. Se pero' sia divenuta nuovamente vedova, o tale debba essere considerata in quanto il nuovo marito sia da ritenersi inesistente in famiglia ai termini dell'art. 88 della legge, essa si intende formare una sola famiglia con tutti i suoi figli.
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