Regio decreto 1481/1940
Art. 282 — I modelli di cui ai precedenti articoli 278 e 279 sono rilegati in registri numerati, contenenti 100 fogli ci…
Art. 282. I modelli di cui ai precedenti articoli 278 e 279 sono rilegati in registri numerati, contenenti 100 fogli ciascuno. Ogni foglio e' pure numerato ed e' costituito da una matrice destinata a rimanere rilegata in volume, e di due parti staccabili da inviarsi al distretto e al corpo. Il distretto o corpo deve poi restituire all'ufficio di leva la seconda parte per ricevuta. Gli uffici di leva tengono nota, in apposito quaderno, dei registri predetti ricevuti in carico e, per ciascuno di essi, del numero e della data di ricevimento del registro stesso.
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