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Regio decreto 1481/1940

Art. 281 — L'ufficio di leva, qualora rilevi che un militare nel cui interesse fu presentata richiesta di ammissione all…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/281parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 281. L'ufficio di leva, qualora rilevi che un militare nel cui interesse fu presentata richiesta di ammissione all'eventuale congedo anticipato ha effettivamente titolo al detto beneficio e potrebbe essere senz'altro congedato in seguito a disposizioni gia' emanate dal Ministro per la guerra se intervenisse subito la decisione, deve procurare che tale decisione sia adottata al piu' presto dal consiglio di leva. Nel frattempo deve informare il comando del corpo ove il militare presta servizio perche' lo invii in licenza straordinaria senza assegni, non computabile nella ferma, in attesa della decisione suddetta.

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