Regio decreto 1481/1940
Art. 28 — Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di e…
Art. 28. Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di esse rientri al piu' presto in sede e che durante il tempo nel quale le commissioni svolgono le operazioni di leva contemporaneamente, un commissario possa, ogni due settimane, rientrare in sede per trattenervisi non meno di un giorno.
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