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Regio decreto 1481/1940

Art. 28 — Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di e…

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Art. 28. Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di esse rientri al piu' presto in sede e che durante il tempo nel quale le commissioni svolgono le operazioni di leva contemporaneamente, un commissario possa, ogni due settimane, rientrare in sede per trattenervisi non meno di un giorno.

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