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Regio decreto 1481/1940

Art. 27 — I consigli di leva delle provincie alle quali sia assegnato piu' d'un commissario di leva possono costituire …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/27parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 27. I consigli di leva delle provincie alle quali sia assegnato piu' d'un commissario di leva possono costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari i quali devono, di norma, alternarsi ogni anno nelle commissioni costituite, anche per poter acquistare sicura conoscenza del servizio della leva nell'intera provincia. Le commissioni mobili devono compiere, di massima, dei giri di durata equivalente. Qualora per ragioni di opportunita' o per ordine del Ministero venga costituito un numero di commissioni mobili inferiore al numero dei commissari della provincia, questi devono tutti partecipare, se possibile, al giro della commissione o delle commissioni mobili costituite, per dei periodi proporzionalmente equivalenti.

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