Regio decreto 1481/1940
Art. 276 — I consigli e le commissioni mobili di leva non possono pronunziare piu' di una decisione sullo stesso titolo …
Art. 276. I consigli e le commissioni mobili di leva non possono pronunziare piu' di una decisione sullo stesso titolo di ammissione ad eventuale congedo anticipato a meno che esso sorga effettivamente o si perfezioni in seguito ad una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge. Peraltro nei casi nei quali abbiano emesso una decisione negativa in merito ad una domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato esclusivamente per mancanza del requisito premilitare, possono pronunziare una nuova decisione qualora successivamente venga prodotta la prova relativa al detto requisito o ne sia giustificata la mancanza. Essi pero' devono tenere presente gli articoli 91 e 92 della legge.
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