Regio decreto 1481/1940
Art. 275 — Tutte le decisioni negative di cui agli articoli 273 e 274, debbono essere subito notificate agli interessati…
Art. 275. Tutte le decisioni negative di cui agli articoli 273 e 274, debbono essere subito notificate agli interessati e all'uopo i commissari di leva al termine di ciascuna seduta, devono comunicare alle competenti autorita' comunali tutte le decisioni negative pronunziate nella seduta stessa, per mezzo dei modelli conformi all'allegato n. 15, dopo aver compilato tanto la prima quanto la seconda parte. Tali modelli devono essere consegnati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti alla seduta che ne rilasciano subito regolare ricevuta, o spediti ai comuni in pieghi raccomandati accompagnati da un doppio elenco contenente le generalita' dei militari, uno dei quali deve essere firmato dal podesta' per ricevuta e restituito all'ufficio di leva. I comuni prendono nota delle decisioni sulle liste di leva comunali e provvedono d'urgenza per la loro notifica agli interessati. Tale notifica deve essere fatta a cura del messo comunale, mediante consegna della prima parte del detto modello all'interessato nel suo domicilio, residenza o dimora. In mancanza dell'interessato, la consegna della prima parte del detto modello viene fatta in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 139 e seguenti del codice di procedura civile. La parte seconda del modello, debitamente completata e firmata dal messo comunale viene restituita non oltre dieci giorni dalla notifica, all'ufficio di leva che la conserva nella scheda personale dell'inscritto.
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