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Regio decreto 1481/1940

Art. 233 — Per tutti indistintamente gli inscritti che siano arruolati, l'ufficiale delegato o l'ufficiale di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/233parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 233. Per tutti indistintamente gli inscritti che siano arruolati, l'ufficiale delegato o l'ufficiale di cui all'art. 6 compila per conto del distretto militare, e fuori dell'ingerenza del consiglio o della commissione mobile di leva, lo speciale modello prescritto dalle circolari annuali della leva, relativo ai requisiti degli inscritti arruolati e sulla base del quale i comandi dei distretti effettuano l'assegnazione delle reclute alle varie armi e specialita'. Sulla parte prima del modello deve essere fatta apporre dall'inscritto, che non sia analfabeta, la propria firma. E' vietato di comunicare alle reclute le indicazioni apposte dei suddetti modelli.

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