Regio decreto 1481/1940
Art. 232 — Alla chiusura della sessione, i comandanti dei distretti militari accertano, d'accordo con gli uffici di leva…
Art. 232. Alla chiusura della sessione, i comandanti dei distretti militari accertano, d'accordo con gli uffici di leva, se il numero degli arruolati inscritti in base alle comunicazioni degli ufficiali delegati corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali. L'accertamento deve farsi distintamente per i militari tenuti alla normale ferma di leva e per quelli ammessi all'eventuale congedo anticipato, e deve essere rinnovata alla chiusura della leva. Esso dove effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia, dove il controllo deve esercitarsi di persona, secondo le direttive date dal comandante del distretto stesso. Qualora riscontrino gravi discordanze, i comandanti dei distretti militari e gli uffici di leva devono riferirne subito al ministero della guerra.
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