Regio decreto 1481/1940
Art. 216 — Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale …
Art. 216. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale, contenente il risultato della visita, deve essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante. Per gli inscritti, che nel giorno stabilito per la chiusura della leva si trovino ancora in osservazione presso un ospedale militare, la relativa decisione va presa in conto della leva cui essi appartengono.
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