Regio decreto 1481/1940
Art. 215 — Le direzioni degli ospedali militari devono mandare tutti indistintamente i risultati delle visite in osserva…
Art. 215. Le direzioni degli ospedali militari devono mandare tutti indistintamente i risultati delle visite in osservazione ai competenti consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione sia stata ordinata da una commissione mobile. Per gli inscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere allegati ai fogli matricolari, e seguire questi nelle successive trasmissioni al distretto e ai corpi. Per gli inscritti dichiarati temporaneamente inabili o riformati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere allegati alle schede personali.
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