Regio decreto 1481/1940
Art. 210 — Al termine dell'osservazione, il direttore dell'ospedale militare deve farne conoscere l'esito al consiglio d…
Art. 210. Al termine dell'osservazione, il direttore dell'ospedale militare deve farne conoscere l'esito al consiglio di leva mediante apposita relazione nella quale esprime nettamente il suo parere sulla idoneita' o non del giovane al servizio militare. Tenuto presente il suddetto parere, il consiglio di leva, senza che occorra procedere a nuova visita dell'inscritto, pronuncia la sua decisione sulla idoneita' a servizio incondizionato od a soli servizi sedentari, sulla rivedibilita' o inabilita' dell'inscritto medesimo al servizio militare.
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